Art. 29.

      1. L'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-bis. - (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico

 

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superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto riservato al personale che riveste la qualifica di perito tecnico capo con almeno sei anni e sei mesi di effettivo servizio compiuto nella qualifica».